Art. 3.
                       Autonomia organizzativa
  1.  Per  il perseguimento dei propri fini istituzionali l'INFM puo'
istituire, determinandone organizzazione,  compiti  e  funzionamento,
strutture  scientifiche, operative o di coordinamento, e di servizio,
interne od esterne, anche  presso  universita'  ed  enti  pubblici  e
privati, nazionali, internazionali e stranieri.