Art. 5.
                             Presidente
  1.  Il presidente e' nominato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  su   proposta   del   consiglio
direttivo,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della  scienza e della
tecnologia,  tra  esperti  di  alta  qualificazione  scientifica  nel
settore di interesse dell'INFM.
  2. Il presidente:
    a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
    b) convoca e presiede il consiglio direttivo, la giunta esecutiva
ed il consiglio scientifico;
    c)  assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di
cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d);
    d) presenta annualmente  al  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca   scientifica  e  tecnologica  una  relazione  sull'attivita'
scientifica svolta nell'anno precedente.