Art. 5. Presidente 1. Il presidente e' nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del consiglio direttivo, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, tra esperti di alta qualificazione scientifica nel settore di interesse dell'INFM. 2. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) convoca e presiede il consiglio direttivo, la giunta esecutiva ed il consiglio scientifico; c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d); d) presenta annualmente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attivita' scientifica svolta nell'anno precedente.