Art. 6.
                         Consiglio direttivo
  1. Il consiglio direttivo e' composto da:
    a) il presidente dell'INFM;
    b) i direttori delle strutture scientifiche operative;
    c) due componenti designati dal Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sentito il Consiglio nazionale
della scienza e della tecnologia;
    d) due rappresentanti eletti dal personale ricercatore e  tecnico
dipendente o afferente all'INFM.
  2.  Il consiglio direttivo delibera sulle attivita' di ricerca, sul
funzionamento dell'Istituto e sui regolamenti concernenti gli organi,
il personale e la gestione amministrativa e contabile. Esso  delibera
altresi' sui bilanci, sui contratti e sulle convenzioni.
  3.  Il  consiglio  direttivo puo' delegare parte dei propri compiti
alla giunta esecutiva.