Art. 6. Consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo e' composto da: a) il presidente dell'INFM; b) i direttori delle strutture scientifiche operative; c) due componenti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia; d) due rappresentanti eletti dal personale ricercatore e tecnico dipendente o afferente all'INFM. 2. Il consiglio direttivo delibera sulle attivita' di ricerca, sul funzionamento dell'Istituto e sui regolamenti concernenti gli organi, il personale e la gestione amministrativa e contabile. Esso delibera altresi' sui bilanci, sui contratti e sulle convenzioni. 3. Il consiglio direttivo puo' delegare parte dei propri compiti alla giunta esecutiva.