Art. 8.
                        Consiglio scientifico
  1. Il consiglio scientifico e' composto da:
    a) il presidente dell'INFM che lo presiede;
    b) i direttori delle strutture di coordinamento nazionale;
    c)  esperti italiani e stranieri nominati dal consiglio direttivo
in numero non superiore ai componenti di cui alla lettera b).
  2. Il consiglio scientifico e' l'organo di  consulenza  scientifica
del  consiglio  direttivo,  ed  in  particolare  esprime pareri sulla
programmazione e sullo sviluppo delle attivita' scientifiche e  sulla
destinazione  delle  risorse  disponibili per le attivita' di ricerca
dell'Istituto.