Art. 9.
                        Collegio dei revisori
  1. Presso l'INFM, con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  e'  nominato  un  collegio dei
revisori dei conti composto da soggetti in possesso dei requisiti per
l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva n. 84/253/CEE.  Il
collegio dei revisori sottopone a revisione contabile indipendente ed
a   certificazione  il  bilancio  dell'INFM.  Il  collegio  e'  cosi'
composto:
   da un componente effettivo, che ne assume la  presidenza,  ed  uno
supplente,  designati  dal  Ministro del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato;
   da due  componenti  effettivi  ed  uno  supplente,  designati  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  2. Il collegio dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
 
          Nota all'art. 9:
             -  Il  testo  dell'art.  1  del D.Lgs. n. 88/1992, e' il
          seguente:
             "Art. 1 (Registro  dei  revisori  contabili).  -  1.  E'
          istituito  presso  il  Ministero  di  grazia e giustizia il
          registro dei revisori contabili.
             2. L'iscrizione nel registro  da'  diritto  all'uso  del
          titolo di revisore contabile".