Art. 2.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  1  non  si  applicano agli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le  sostanze  alimentari  e  con sostanze d'uso personale, di materia
plastica ed elastomeri, legalmente prodotti e/o  commercializzati  in
un altro Stato della Comunita' europea e a quelli originari dei Paesi
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
  2.  Il commercio e l'utilizzazione di materiali e oggetti destinati
a venire a contatto con le sostanze  alimentari,  non  conformi  alle
disposizioni  del presente decreto ma conformi a quelle preesistenti,
sono consentiti fino allo smaltimento delle scorte.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 3 giugno 1994
                                                   Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1994
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 242