Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale, di materia plastica ed elastomeri, legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato della Comunita' europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 2. Il commercio e l'utilizzazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, non conformi alle disposizioni del presente decreto ma conformi a quelle preesistenti, sono consentiti fino allo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 giugno 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1994 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 242