(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DI UN  NUOVO  COMPONENTE  DI  MATERIALI  IN
  CONTATTO  CON  ALIMENTI,  AVENTE  LA  FUNZIONE  DI  GUIDA  PER   LA
  DOCUMENTAZIONE   DA   PRENDERE   IN    CONSIDERAZIONE    AL    FINE
  DELL'INCLUSIONE NELLA LISTA POSITIVA. 
   Nota preliminare: Il presente protocollo ha una funzione di guida.
Secondo la  natura  e  le  proprieta'  del  composto  in  esame  puo'
risultare  in  molte  parti  superfluo  oppure  richiedere  ulteriori
approfondimenti. 
     INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LA VALUTAZIONE DI UNA SOSTANZA 
   DA UTILIZZARE IN MATERIALI ED ARTICOLI IN CONTATTO CON ALIMENTI 
   Le relazioni inoltrate devono contenere particolari sufficienti da
consentire la valutazione. Dovrebbero essere strutturate  nell'ordine
indicato al punto 1-6. Qualsiasi deroga alle seguenti direttive  deve
essere pienamente giustificata. 
   Ogni riferimento ad informazioni pubblicate, invocato  a  sostegno
di una richiesta, dovrebbe essere  accompagnato  dalle  pubblicazioni
originali o fotocopie di tali pubblicazioni. 
   Va inoltre preparato un riassunto dei dati. 
1. Identita' della sostanza. 
   1.1 Nel caso di una sostanza singola e ben definita', indicare: 
    1.1.1 Nomi chimici (IUPAC e sinonimi quali il nome comune, 
il nome CAS e il nome commerciale). 
    1.1.2 Numero CAS. 
    1.1.3 Formule molecolare e strutturale; peso molecolare. 
    1.1.4 Grado  di  purezza;  metodi  per  la  determinazione  della
purezza; dati qualitativi e quantitativi relativi alle impurezze. 
    1.1.5 Dati spettroscopici e fisico-chimici;  fornire  ogni  altro
dato  che  consenta  l'identificazione   e   la   definizione   delle
caratteristiche della sostanza, quali lo stato fisico, la temperatura
di  fusione,  la  temperatura  di  ebollizione,  la  temperatura   di
decomposizione, il punto d'infiammabilita', la pressione di vapore  e
la solubilita' in solventi rilevanti. 
   1.2 Nel caso di miscele, trattare separatamente ciascuna  sostanza
conformemente ai punti da 1.1.1 a 1.1.5  e  indicare  le  proporzioni
delle varie sostanze componenti la miscela. 
   1.3  Nel  caso  di  miscele,   che   non   si   possono   definire
completamente,  andrebbe  presentata  una  descrizione  quanto   piu'
completa, comprendente: 
    1.3.1 I composti o materie prime  utilizzati  nella  preparazione
della miscela; 
    1.3.2 Il processo di produzione, il controllo della produzione  e
la riproducibilita' del processo; 
    1.3.3 IUL metodo utilizzato per purificare il prodotto; 
    1.3.4 Le sostanze formate durante il processo. 
   1.4 Nel caso di un polimero utilizzato  come  additivo,  darne  la
struttura, le sostanze di partenza (con le  relative  quantita'),  la
media e il campo di variazione dei pesi molecolari. 
   Se il peso molecolare  non  e'  facilmente  ottenibile,  indicarne
altre caratteristiche del polimero che son legate al peso  molecolare
quali le viscosita' intrinseche o relative o l'indice  di  fluidita'.
Indicare inoltre la concentrazione dei monomeri residui. 
2. Proprieta' chimiche e stabilita'. 
   2.1.  Stabilita'  della  sostanza   nel   prodotto   finito   dopo
l'esposizione  a  fattori  quali  la  luce,  l'aria,  le   radiazioni
ionizzanti, il calore, l'acqua e i trattamenti ossidanti. 
   2.2 Dati su  qualunque  decomposizione  o  trasformazione  che  la
sostanza potrebbe subire durante la  fabbricazione  del  materiale  o
dell'articolo; indicare  i  prodotti  della  decomposizione  o  della
trasformazione che si possono formare nel materiale  o  nell'articolo
finito  durante  il  processo  produttivo;  la  temperatura   massima
raggiunta nel processo di fabbricazione. 
   2.3 Dati su eventuali reazioni chimiche  della  sostanza  migrante
con i componenti dell'alimento. 
3. Impiego. 
   3.1 Funzione tecnologica della sostanza. 
   3.2 Tutti i tipi di materiale in cui la sostanza  e'  suscettibile
di essere impiegata. 
   3.3 Ogni impiego particolare del materiale (es. microonde). 
   3.4 Percentuale massima nella formulazione. 
   3.5  Percentuale  massima  che  puo'  rimanere  nel  materiale   o
nell'articolo quando la  quantita'  indicata  al  3.3  viene  ridotta
mediante  reazioni  chimiche  e  processi  quali  il   lavaggio,   la
purificazione, l'evaporazione, ecc. 
   3.6 Indicare le eventuali controindicazioni, quali ad  esempio  il
tipo di alimenti, il tipo di materiale, le condizioni di contatto, la
temperatura, ecc. 
4. Informazioni sull'autorizzazione  concessa  dai  singoli  Paesi  e
sulla valutazione effettuata da enti internazionali. 
   Indicare i Paesi che hanno  autorizzato  l'uso  della  sostanza  a
contatto con alimenti e a  quali  condizioni.  Allegare  la  refernza
della pubblicazione ufficiale attestante l'autorizzazione. 
   Indicare quali enti internazionali hanno effettuato valutazioni ed
allegare copie dei relativi documeti. 
5. Dati sulla migrazione. 
   Allo  scopo  di  poter  valutare  l'assunzione  giornaliera  della
sostanza, andrebbero  idealmente  forniti  dati  sulla  misura  della
migrazione della sostanza, i prodotti di decomposizione e di reazione
(migrazione specifica) considerando ciascuna delle sue formulazioni e
ciascun  tipo  di  alimento  imballato,  sotto  tutte  le  condizioni
prevedibili di conservazione e  di  impiego.  Nella  pratica  risulta
spesso difficile individuare ed analizzare  basse  concentrazioni  di
sostanze e i  prodotti  di  decomposizione  e  di  reazione  migranti
nell'alimento.  Di  conseguenza  l'unico  modo  per  determinare   la
migrazione potenziale nell'alimento protrebbe essere  il  ricorso  ai
simulanti. 
   Se si ricorre all'uso di simulanti, devono  essere  rispettate  le
condizioni relative alla migrazione specifica e globale stabilite del
decreto ministeriale  21  marzo  1973  e  sue  modificazioni.  Se  il
materiale d'imballaggio viene utilizzato in condizioni  per  cui  non
esistono specifiche indicazioni (ad es. sacchetti per cottura, uso di
microonde, irradiazione di alimenti), possono essere adottate, dietro
consultazione   delle    autorita'    competenti,    condizioni    di
sperimentazione che simulino l'uso effettivo. 
   Se la sostanza viene in gran parte trasformata durante i  processi
e/o  se  si  sospetta   l'apparizione   di   prodotti   di   reazione
potenzialmente tossici, devono essere forniti i dati sulla migrazione
specifica di tali prodotti di reazione. 
   Le prove di migrazione andrebbero eseguite con tutti  i  materiali
descritti al punto 3.2 (ad es. tutti i tipi  di  plastica);  in  ogni
caso, con la massima percentuale della  sostanza  quale  definita  al
punto 3.4 e il massimo spessore che s'intende utilizzare. 
   I dettagli delle prove  di  migrazione  devono  essere  riportatil
particolarmente i seguenti: 
    5.1 Composizione dettagliata del compione utilizzato, compresa la
concentrazione iniziale di ogni migrante identificato,  ottenuta  con
l'estrazione mediante solvente. 
    5.2 Alimento o simulante(i) di alimento utilizzato(i). 
    5.3 Condizioni del contatto quali durata,  temperatura,  rapporto
superficie/volume o peso  dell'alimento  o  del  simulante,  tipo  di
cellula di migrazione utilizzata  o  qualunque  altro  parametro  che
possa influenzare il livello della migrazione. 
    5.4  Descrivere  dettagliatamente  il(i)   medodo(i)   e   la(le)
procedura(e) analitici utiizzati per la  determinazione  quantitativa
della(e) sostanza(e) o dei suoi(loro) prodotti di decomposizione o di
trasformazione. Nei casi in cui risulta probabile la possibilita'  di
quantificare il limite di una migrazione specifica,  dovrebbe  essere
proposto  e  descritto  un  metodo  di  analisi  (*)  applicabile  al
controllo degli imballaggi alimentari e che  possa  essere  applicato
con risultati significativi da personale di laboratorio adeguatamente
addestrato. 
          ------------ 
                   (*) Il metodo deve essere redatto conformemente al 
            modello CEE (Vedi Documento CEE "Note for the guidance of 
          the applicants" III/3568/89 Rev. 3 o versione aggiornata). 
6. Dati tossicologici. 
   6.1 I requisiti generali  relativi  agli  studi  tossicologici  da
eseguire  per  sostanze  presenti  in  materiali  d'imballaggio   son
definiti di seguito. 
   Nell'esecuzione di test tossicologici lo scopo dovrebbe essere  di
ottenere il massimo numero d'informazioni  rilevanti  utilizzando  il
minimo numero di animali. 
   La scelta degli studi da svolgere deve tener conto del  fatto  che
non tutte le sostanze chimiche impiegate nella  fabbricazione  di  un
materiale d'imballaggio migreranno negli alimenti. Molte di esse sono
destinate  a  formare  una  parte  stabile  di  un  polimero,  alcune
migreranno solo in minime quantita', se del tutto,  altre  spariranno
nel  corso  del  processo  mentre  altre  ancora   si   decomporranno
completamente,  senza  lasciare  nessuna  traccia  o  una   quantita'
irrilevante di residui. 
   Mentre molte sostanze migrano sotto la stessa forma chimica  nella
quale sono  state  incorporate  nei  materiali  d'imballaggio,  altre
invece migrano parzialmente o totalmente sotto un'altra forma chimica
(vedi capitalo 5). In tali casi, i  requisiti  tossicologici  possono
applicarsi anche ai prodotti di trasformazione o di reazione. 
   6.2 La serie di prove di base da eseguire comprende: 
    uno studio orale di 90 giorni; 
    3 studi di mutagenesi: 
     i. un test di mutuazioni geniche nei batteri; 
     ii. un test di aberazioni cromosomiche in coltura di cellule  di
mammmifero; 
     iii. un test di mutazioni  geniche  in  coltura  di  cellule  di
mammifero; in  circostanze  particolari  un  altro  test  eucariotico
riconosciuto valido per la  rivelazione  di  mutazioni  geniche  puo'
essere accettato; 
    studi  sull'assorbimento,  la  distribuzione,  il  metabolismo  e
l'escrezione; 
    dati sulla riproduzione; 
    dati sulla teratogenesi; 
    dati sulla tossicita'/cancerogenicita' a lungo termine. 
   Gli studi sopra elencati devono essere  eseguiti  conformemente  a
quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  120.  Le
sostanze studiate devono avere  le  stesse  specifiche  descritte  al
paragrafo 1. 
   Ulteriori  studi  potrebbero  venir   richiesti   se   gli   studi
sopradescritti  o  conoscenze   anteriori   dovessero   indicare   la
possibilita' di effetti biologici rilevanti. 
   Attualmente non esiste alcun metodo riconsociuto come  valido  per
studi su animali di laboratorio, che consenta di valutare  potenziali
effetti  di  una  sostanza  quali  l'intolleranza  e/o  le   reazioni
allergiche nei confronti  di  persone  suscettibili,  in  seguito  ad
un'esposizione  orale.  Tuttavia   i   risultati   di   studi   sulla
sensibilizzazione per  via  dermica  o  mediante  inalazione  possono
fornire   informazioni   rilevanti   su   eventuali   rischi   dovuti
all'esposizione professionale e potrebbero contribuire a valutare  la
sicurezza della sostanza per il consumatore. 
   Sarebbero  inoltre  considerate  utili  informazioni   sussidiarie
eventuali osservazioni nell'uomo derivanti dalle cartelle cliniche di
persone occupate nella fabbricazione della sostanza e, se  del  caso,
del polimero. 
   6.3 In linea  di  massima,  la  quantita'  di  dati  tossicologici
richiesti sara' proporzionale  all'ampiezza  della  migrazione  della
sostanza nell'alimento. 
   6.3.1.  Nei  casi  in  cui  la  migrazione  supera  5   mg/kg   di
alimento/simulante di alimento, dovrebbero  essere  effettuati  tutti
gli studi indicati nell'elenco di base. L'omissione di  uno  di  tali
test deve essere giustificata con motivi appropriati. 
   In certe circostanze potrebbero non essere richiesti tutti i  test
contenuti nell'elenco di base, ma dovrebbero comunque essere eseguiti
almeno i seguenti: 
    6.3.2 Nei casi in cui la migrazione varia tra 0,05 e 5  mg/kg  di
alimento/ simulante di alimento: 
     dimostrare l'assenza di rischio  di  bioaccumulo  negli  animali
(es. coefficinte di ripartizione ottanolo/acqua); 
     dimostrare l'assenza di potenzionale mutageno conformemente ai 3
test di mutagenesi sopraelencati; 
     provvedere uno studio di tossicita' orale a 90 giorni. 
    6.3.3 Nei casi in cui la  migrazione  risulta  inferiore  a  0,05
mg/kg di alimento/simulante di alimento: 
     dimostrare l'assenza di potenziale mutageno conformemente  ai  3
test di mutagenesi sopraelencati. 
    6.3.4 In alternativa alla determinazione dei valori di migrazione
quali accennati  ai  punti  6.3.1,  6.3.2.  e  6.3.3.,  e'  possibile
calcolare il livello massimo di  migrazione  assumendo  che  il  100%
della  sostanza  in  questione  migra  dal  materiale   d'imballaggio
nell'alimento o nei simulanti. 
    6.3.5 In certi casi  i  risultati  di  studi  d'idrolisi  possono
giustificare una riduzione delle prove tossicologiche. Cio'  si  puo'
verificare quando la struttura chimica lascia  prevedere  una  pronta
idrolisi in sostanze tossicologicamente accettabili  (es.  un  estere
etilico dlel'acido stearico che puo' idrolizzarsi in un acido  grasso
e alcool etico). La dimostrazione  dell'idrolisi  puo'  avvenire  con
alimenti o simulanti rappresentativi della gamma di alimenti con  cui
la sostanza potrebbe entrare in contatto. In alternativa,  oppure  in
assenza di idrolisi nell'alimento, quest'ultima puo' essere  valutata
in saliva simulata c/o liquidi gastrointestinali.