IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di avviare il piano
di risanamento e di riordino della RAI  -  Radiotelevisione  italiana
S.p.a.;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 agosto 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  del  tesoro  e  delle  poste  e delle telecomunicazioni, di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio  di
amministrazione  della  societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente   decreto,   trasmette  al  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, che lo approva con decreto  adottato  di  concerto
con  il  Ministro  del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione
aziendale  che  deve  definire  in   dettaglio   gli   obiettivi   di
razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e
finanziari.  In  caso di mancata approvazione del piano triennale, il
decreto motivato di reiezione e' comunicato dal Governo ai Presidenti
del Senato della Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  per  le
determinazioni   di   loro   competenza,   ivi   compresa,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993,  n.  206,  come
sostituito  dall'articolo 7 del presente decreto, la nomina dei nuovi
componenti del consiglio di amministrazione.
  2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206,  e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.  4  (Convenzione)  . - 1. Entro il 31 marzo 1994 e' stipulata
una convenzione tra la societa' concessionaria del servizio  pubblico
radiotelevisivo    ed    il    Ministero    delle   poste   e   delle
telecomunicazioni, anche al fine di adeguare  la  convenzione  stessa
alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.
   2.   La   convenzione  disciplina,  in  attuazione  della  vigente
normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a  carico  della
societa' concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni,
di  un  contratto  di  servizio  nel  quale  per  ciascun triennio e'
indicato l'ammontare  del  canone  di  concessione,  proporzionato  a
quello  sostenuto  dalle  imprese  radiotelevisive  private,  e  sono
individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  fissa  l'adeguamento  annuale  del   sovrapprezzo,
dovuto  dagli  abbonati  ordinari  alla  televisione,  del  canone di
abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di
apparecchi radioriceventi  o  televisivi  e  del  canone  complessivo
dovuto  per  l'uso  privato  di apparecchi radiofonici o televisivi a
bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri
di produttivita', su obiettivi di qualita' del servizio,  nonche'  su
ulteriori  indicatori  economico-finanziari e di gestione aziendale e
non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di
inflazione programmato. La convenzione prevede altresi'  procedure  e
modalita' di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo
tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione
per gli anni 1995-96 sara' ridefinito secondo le determinazioni delle
rispettive leggi finanziarie.
   3. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di
servizio sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il
proprio  parere  entro  trenta  giorni.  La  societa'  concessionaria
riferisce  trimestralmente  alla  Commissione  sull'attuazione  degli
indirizzi.".
  3. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli  abbonati  ordinari
alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione
fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi
ed  il  canone  complessivo  dovuto  per  l'uso privato di apparecchi
radiofonici o televisivi  a  bordo  di  automezzi  o  autoscafi  sono
fissati  nelle  misure  indicate  nella  tabella allegata al presente
decreto.