Art. 10.
  1. Per l'anno 1994, il canone di concessione a carico della  RAI  -
Radiotelevisione  italiana S.p.a. e' determinato nella misura di lire
40 miliardi. Per  il  medesimo  anno,  non  si  applica  il  disposto
dell'articolo  24  della  convenzione  tra il Ministero delle poste e
delle  telecomunicazioni  e  la  RAI  -  Radiotelevisione   italiana,
approvata  con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1988,
n. 367.
  2.  All'onere  relativo  al   minore   introito   derivante   dalle
disposizioni  di  cui  al  comma 1, valutato in lire 120 miliardi per
l'anno 1994, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per  l'anno  1994,  all'uopo  utilizzando  parte
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
  3.  In  materia  di  trasmissione di messaggi pubblicitari da parte
della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si applica
l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.