Art. 3.
  1. La differenza tra il netto patrimoniale  risultante  dall'ultimo
bilancio  approvato  e  il  patrimonio  netto  rivalutato puo' essere
imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva  o  al  capitale
sociale.   I   maggiori   e   i   minori   valori   risultanti  dalla
rideterminazione di cui all'articolo 2 non concorrono a modificare il
risultato dell'esercizio 1993.  Possono  altresi'  ricostituirsi,  in
tutto  o  in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui
al  bilancio  al  31  dicembre  1992  mantenendo   a   tali   riserve
l'originario regime civilistico e fiscale.
  2.  L'assemblea della societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo  adotta  le  conseguenti  deliberazioni  relative  al
capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.