Art. 6.
  1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla  RAI
-  Radiotelevisione  italiana S.p.a., di cui all'articolo 2, comma 2,
della legge 6 agosto 1990, n.  223,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   si   applica   l'articolo   14,  commi  3  e  4,  del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.