Art. 7. 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e' sostituito dal seguente: " 1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non piu' di due esercizi sociali. La carica di membro del consiglio di amministrazione e' incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonche' con la titolarita' di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e societa' pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri.". 2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e' abrogato.