Art. 7.
  1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993,  n.  206,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Fino  all'entrata  in  vigore  di  una  nuova disciplina del
servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro  di  una  ridefinizione
del  sistema  radiotelevisivo  e  dell'editoria nel suo complesso, il
consiglio  di  amministrazione  della  societa'  concessionaria   del
servizio  pubblico  radiotelevisivo  e'  composto  di  cinque membri,
nominati con determinazione  adottata  d'intesa  dai  Presidenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei deputati, scelti tra
persone  di  riconosciuto  prestigio  professionale  e   di   notoria
indipendenza  di  comportamenti,  che  si siano distinti in attivita'
economiche, scientifiche,  giuridiche,  della  cultura  umanistica  o
della  comunicazione  sociale,  maturandovi  significative esperienze
manageriali. Essi durano in carica  per  non  piu'  di  due  esercizi
sociali.  La  carica  di  membro  del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento
nazionale, ai  consigli  regionali,  provinciali  e  dei  comuni  con
popolazione   superiore   a   ventimila   abitanti,  nonche'  con  la
titolarita' di rapporti di  interesse  o  di  lavoro  con  imprese  e
societa'   pubbliche   e   private  interessate  all'esercizio  della
radiodiffusione   sonora   e   televisiva   e    concorrenti    della
concessionaria.  Successivamente  alla  conversione  dei  crediti  in
capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato
di avanzamento del piano triennale di  ristrutturazione  aziendale  e
per  l'esame  dell'andamento  economico  e finanziario della gestione
partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti,  che
informa,  con  apposita  relazione,  i  Presidenti  delle Camere e il
Presidente del Consiglio dei Ministri.".
  2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993,  n.  206,
e' abrogato.