Art. 8.
  1. Il controllo della gestione sociale e' effettuato, a norma degli
articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio  sindacale
composto  da  tre  sindaci  effettivi  e  due  supplenti,  scelti tra
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88.  Il  presidente del collegio
sindacale e' il direttore generale dell'IRI o  un  suo  delegato;  un
sindaco  effettivo  e  uno  supplente sono designati dal Ministro del
tesoro; un sindaco effettivo  e  uno  supplente  sono  designati  dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.  L'assemblea dei soci
deve  essere  convocata  per  la  nomina  dei componenti del collegio
sindacale entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto.
  2.  Le  incompatibilita'  previste  dall'articolo 7, comma 1, per i
membri  del  consiglio  di  amministrazione  valgono  anche   per   i
componenti del collegio sindacale.
  3.  L'articolo  7  del  decreto-legge  6  dicembre  1984,  n.  807,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e'
abrogato.