Art. 9.
  1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica
delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto
1990, n. 223, il Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni
stipula una convenzione di durata triennale con un concessionario per
la  radiodiffusione  sonora in ambito nazionale in grado di garantire
con gli impianti gia' disponibili la copertura  della  maggior  parte
del territorio nazionale.
  2.  La  convenzione  di  cui al comma 1 deve prevedere l'impegno da
parte  della  concessionaria  a  trasmettere   per   ogni   impianto,
nell'orario  tra  le  ore 8.00 e le ore 21.00, almeno il sessanta per
cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere  alle
sedute  d'aula.  Tali  trasmissioni  non  possono  essere interrotte,
precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio  e
dalla  loro  fine, da annunci pubblicitari o politici. La convenzione
e' rinnovabile  fino  alla  completa  realizzazione  da  parte  della
concessionaria    pubblica    della    rete   radiofonica   riservata
esclusivamente alla  trasmissione  dei  lavori  parlamentari  di  cui
all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
  3. La scelta del concessionario avviene mediante gara, tenuto conto
dei seguenti criteri:
    a) precedenti attivita' di informazione di interesse generale;
    b) affidabilita' tecnica della proposta;
    c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio;
    d) investimenti effettuati nel settore.
  4.  L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalita'
e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 e' pari  a
lire 10 miliardi annui.
  5.  Al  complessivo  onere  derivante  dall'attuazione del presente
articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui a decorrere  dall'anno
1994,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1994-1996,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento  relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.