IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria, del comune e della provincia di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalita' organizzata, nonche' per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire un piu' diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' delle operazioni della missione umanitaria in Mozambico fino al 31 dicembre 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1 gennaio 1994. 2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalita' ivi stabilite, nelle province della Calabria, nei territori del comune e della provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalita' organizzata, nonche' nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.