Art. 3.
  1.  I  comandi  militari  di  regione,  competenti  per territorio,
provvedono   alle   spese   relative   ai  compensi  dovuti  per  gli
alloggiamenti  forniti dai comuni o dai privati al personale militare
impiegato  nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  1, in deroga alle
vigenti  norme,  anche  per  quanto attiene alle tariffe ed ai limiti
temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.