Art. 10. 
                    Responsabile del procedimento 
 
  1. Salvo che non sia diversamente  disposto,  il  responsabile  del
procedimento  e'  il  dirigente  preposto  all'unita'   organizzativa
competente. 
  2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro
dipendente addetto all'unita' la responsabilita'  dell'istruttoria  e
di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 
  3.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita  le  attribuzioni
contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  dal
presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati  nelle
disposizioni organizzative e di  servizio  nonche'  quelli  attinenti
all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
 
          Note all'art. 10: 
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  6  della  legge  n.
          241/1990: 
             "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: 
               a)  valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per  l'emanazione   del
          provvedimento; 
               b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento
          degli atti all'uopo necessari, e  adotta  ogni  misura  per
          l'adeguato e  sollecito  svolgimento  dell'istruttoria.  In
          particolare, puo' chiedere il rilascio di  dichiarazioni  e
          la  rettifica  di  dichiarazioni  o   istanze   erronee   o
          incomplete  e  puo'  esperire   accertamenti   tecnici   ed
          ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
               c) propone l'indicazione o,  avendone  la  competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; 
               d)  cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
               e)  adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,   il
          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo
          competente per l'adozione". 
             - La legge n. 15/1968 reca  norme  sulla  documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme.