Art. 11. 
        Integrazioni e modificazioni del presente regolamento 
 
  1. I termini  e  i  responsabili  dei  procedimenti  amministrativi
individuati successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  sono  disciplinati  con  apposito  regolamento
integrativo. 
  2. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  e  successivamente  ogni  tre  anni,  il  Ministro  dei
trasporti e della navigazione verifica lo stato di  attuazione  della
normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le
modificazioni ritenute necessarie.