Art. 12. 
                       Pubblicita' aggiuntiva 
 
  1. Il presente regolamento, oltre  che  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'  reso  pubblico  mediante
ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le
successive modifiche e integrazioni. 
  2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse
appositi elenchi recanti  l'indicazione  delle  unita'  organizzative
responsabili  dell'istruttoria  e  del   procedimento   nonche'   del
provvedimento finale, in relazione a  ciascun  tipo  di  procedimento
amministrativo.