Art. 13. Norma transitoria 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano i termini di durata stabiliti nelle tabelle allegate, detratto il periodo di tempo gia' trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 febbraio 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1994 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 221
Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.