Art. 13. 
                          Norma transitoria 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  ai
procedimenti  amministrativi,  indicati   nelle   tabelle   allegate,
iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione  di
cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della data di
entrata in vigore del presente regolamento, si applicano i termini di
durata stabiliti nelle tabelle allegate, detratto il periodo di tempo
gia' trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 14 febbraio 1994 
 
                                                   Il Ministro: COSTA 
 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1994 
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 221 
 
          Nota all'art. 13: 
             - Per il testo dell'art. 8 della legge  n.  241/1990  si
          rimanda alle note all'art. 3.