Art. 2. 
    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 
 
  1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale  decorre  dalla
data in cui l'Amministrazione  dei  trasporti  e  della  navigazione,
Direzione generale dell'aviazione civile, abbia notizia del fatto  da
cui sorge l'obbligo di provvedere. 
  2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio  di  altra
amministrazione,  il  termine  iniziale   decorre   dalla   data   di
ricevimento, da parte  dell'Amministrazione  dei  trasporti  e  della
navigazione,  Direzione   generale   dell'aviazione   civile,   della
richiesta o della proposta.