Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento. 2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990: "Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".