Art. 5. 
                   Partecipazione al procedimento 
 
  1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.
241, presso le sedi degli organi o uffici  dell'amministrazione  sono
rese note, mediante affissione in appositi albi o  con  altre  idonee
forme di pubblicita', le modalita' per prendere  visione  degli  atti
del procedimento. 
  2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n.
241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono
presentare memorie e documenti entro un termine pari a due  terzi  di
quello  fissato  per  la  durata  del  procedimento,  sempre  che  il
procedimento stesso  non  sia  gia'  concluso.  La  presentazione  di
memorie e documenti  presentati  oltre  il  detto  termine  non  puo'
comunque determinare lo spostamento del termine finale. 
 
          Nota all'art. 5: 
             - Si trascrive il testo  dell'art.  10  della  legge  n.
          241/1990: 
             "Art. 10. - 1. I soggetti di cui  all'art.  7  e  quelli
          intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: 
               a) di prendere visione degli  atti  del  procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24; 
               b) di presentazione memorie scritte e  documenti,  che
          l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  valutare  ove   siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento".