Art. 6. 
                   Termine finale del procedimento 
 
  1. I termini per la conclusione  dei  procedimenti  si  riferiscono
alla  data  di  adozione  del  provvedimento  ovvero,  nel  caso   di
provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario  ne  riceve
comunicazione. 
  2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al  di  fuori  delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n.
241,    siano    di    competenza    di    amministrazioni    diverse
dall'Amministrazione dei trasporti  e  della  navigazione,  Direzione
generale dell'avviazione civile, il termine finale  del  procedimento
deve intendersi  comprensivo  dei  periodi  di  tempo  necessari  per
l'espletamento delle fasi  stesse.  A  tal  fine  le  amministrazioni
interessate verificano d'intesa, entro sessanta  giorni  dall'entrata
in vigore del presente regolamento, la congruita', per eccesso o  per
difetto, dei tempi previsti nell'ambito del termine  finale,  per  il
compimento delle fasi medesime. Ove dalla  verifica  risulti  la  non
congruita' del termine finale, il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione provvede,  nella  prescritta  forma  regolamentare,  alla
variazione del termine, a meno che lo stesso non  sia  fissato  dalla
legge. 
  3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi  e
la  loro  scadenza  non  esonera  l'amministrazione  dall'obbligo  di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine. 
  4. Nei casi in cui il  controllo  sugli  atti  dell'amministrazione
procedente abbia carattere preventivo, il periodo di  tempo  relativo
alla fase di integrazione dell'efficacia  del  provvedimento  non  e'
computato ai fini del termine di  conclusione  del  procedimento.  In
calce al provvedimento  soggetto  a  controllo  il  responsabile  del
procedimento indica l'organo competente al  controllo  medesimo  e  i
termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. 
  5. Ove  non  sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti  di
modifica di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli  stessi
termini finali indicati per il procedimento principale. 
  6. Quando la legge  preveda  che  la  domanda  dell'interessato  si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di  un  determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il  termine  previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del  silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale
l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando  la
legge   stabilisca   nuovi   casi   di    silenzio-assenzo    o    di
silenzio-rifiuto, i  termini  contenuti  nelle  tabelle  allegate  si
intendono modificati in conformita'. 
 
          Nota all'art. 6: 
             - Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della 
          legge n. 241/1990: 
             "Art.  16.  -  1.  Ove  debba  essere  obbligatoriamente
          sentito un  organo  consultivo,  questo  deve  emettere  il
          proprio parere entro il termine prefissato da  disposizioni
          di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
             2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
          comunicato il parere  o  senza  che  l'organo  adito  abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione     richiedente      di      procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
             3. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano in caso di pareri che debbano  essere  rilasciati
          da  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 
             4. Nel caso in cui l'organo  adito  abbia  rappresentato
          esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita',  dovuta  alla
          natura dell'affare, di rispettare il  termine  generale  di
          cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia  a  decorrere,  per
          una sola volta,  dal  momento  della  ricezione,  da  parte
          dell'organo  stesso,  delle   notizie   o   dei   documenti
          richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 
             5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
          il dispositivo e' comunicato telegraficamente o  con  mezzi
          telematici. 
             6.  Gli  organi  consultivi  dello  Stato  predispongono
          procedure di particolare urgenza per l'adozione dei  pareri
          loro richiesti". 
             "Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge  o
          di regolamento  sia  previsto  che  per  l'adozione  di  un
          provvedimento debbano essere preventivamente  acquisite  le
          valutazioni tecniche di organi  od  enti  appositi  e  tali
          organi ed enti non provvedano o non rappresentino  esigenze
          istruttorie di competenza  dell'amministrazione  procedente
          nei termini  prefissati  dalla  disposizione  stessa  o  in
          mancanza,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento   della
          richiesta, il responsabile del procedimento  deve  chiedere
          le  suddette   valutazioni   tecniche   ad   altri   organi
          dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che  siano
          dotati di qualificazione e capacita' tecnica  equipollenti,
          ovvero ad istituti universitari. 
             2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  in
          caso  di  valutazione  che  debbono  essere   prodotte   da
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 
             3.  Nel  caso  in  cui  l'ente  od  organo  adito  abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie   all'amministrazione
          procedente,  si  applica  quanto  previsto  dal   comma   4
          dell'art. 16".