Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni. 2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro dei trasporti e della navigazione individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni ed enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollente rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresi', ove occorra ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente decreto.
Nota all'art. 7: - Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6.