Art. 7. 
Acquisizione obbligatoria di pareri  e  di  valutazioni  tecniche  di
                       organi od enti appositi 
 
  1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo  consultivo
e il parere non intervenga entro il  termine  stabilito  da  legge  o
regolamento o entro i termini previsti in  via  suppletiva  dall'art.
16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione
richiedente puo' procedere  indipendentemente  dall'acquisizione  del
parere.  Il  responsabile  del  procedimento,  ove  ritenga  di   non
avvalersi  di  tale   facolta',   partecipa   agli   interessati   la
determinazione di attendere il parere per  un  ulteriore  periodo  di
tempo, che non  viene  computato  ai  fini  del  termine  finale  del
procedimento ma che non  puo'  comunque  essere  superiore  ad  altri
centottanta giorni. 
  2. Ove per disposizione di legge o  regolamento  l'adozione  di  un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e questi  non  provvedano  e  non
rappresentino esigenze istruttorie ai sensi  e  nei  termini  di  cui
all'art. 17, commi 1 e 3, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il
responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche
agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17  e  partecipa
agli interessati  l'intervenuta  richiesta.  In  tali  casi,  per  il
periodo di un anno dall'entrata in vigore del  presente  regolamento,
il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non
viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il
medesimo  termine  annuale,  il  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione individua, in via  generale,  d'intesa  con  gli  organi,
amministrazioni ed enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che
siano dotati  di  qualificazione  e  capacita'  tecnica  equipollente
rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile  richiedere  in
via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i
quali le stesse devono essere rese; provvede altresi', ove occorra ad
apportare, con la  prescritta  forma  regolamentare,  le  conseguenti
modifiche ai termini  finali  stabiliti  nelle  tabelle  allegate  al
presente decreto. 
 
          Nota all'art. 7: 
             - Per il testo degli articoli 16, commi  1  e  4,  e  17
          della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6.