IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto l'art. 214 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495;
  Udito il parere del Consiglio di Stato in data 28 aprile 1994;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri con nota prot. 2148 in data 20 luglio 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Sono iscritti presso  l'elenco  nazionale  istituito  presso  il
Centro  storico della Direzione generale M.C.T.C., ai sensi del comma
2 dell'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, gli
autoveicoli e motoveicoli d'epoca che  sono  stati  immatricolati  da
piu' di venti anni e sono stati preventivamente cancellati dal P.R.A.
perche'  destinati  a  venir  conservati in musei o locali pubblici e
privati, purche' rivestano effettivo interesse storico.
  2. Detti veicoli devono essere completamente originali in ogni loro
parte  costruttiva;  possono  peraltro  aver  subi'to  interventi  di
ricostruzione  di modesta entita', che rispecchino esattamente foggia
e caratteristiche d'origine, purche' detti interventi siano  limitati
alle caratteristiche costruttive non essenziali.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge 28 febbraio 1983, n. 53, converte  in  legge,
          con  modifiche,  il  D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, recante
          misure in materia tributaria. Si riporta il testo dei commi
          31 e 34 dell'art.  5:
             "31. A decorrere dal 1 gennaio  1983  i  veicoli  e  gli
          autoscafi  sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe
          annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463 per effetto della
          loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri".
             "34. Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse  storico,
          iscritti   nei  registri:  Automotoclub  storico  italiano,
          Storico Lancia, Italiano Fiat,  Italiano  Alfa  Romeo  sono
          esenti   dalle   tasse  e  dalla  sopratassa  indicate  dal
          trentunesimo comma".
             - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.    400,  (Disciplina  dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
             "3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restanto  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
             - Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, reca il nuovo codice
          della strada.
             - Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, reca: "Regolamento
          di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
          approvato  con  decreto  legislativo  n.  285 del 30 aprile
          1992".
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs.  30  aprile
          1992, n.  285, e' il seguente:
             "2.  Rientrano  nella  categoria  dei  veicoli d'epoca i
          motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perche'
          destinati  alla  loro  conservazione  in  musei  o   locali
          pubblici  e  privati,  ai  fini  della  salvaguardia  delle
          originarie caratteristiche tecniche specifiche  della  casa
          costruttrice,  e  che non siano adeguati nei requisiti, nei
          dispositivi   e   negli   equipaggiamenti,   alle   vigenti
          prescrizioni  stabilite per l'ammissione alla circolazione.
          Tali veicoli sono iscritti in  apposito  elenco  presso  il
          Centro storico della Direzione generale M.C.T.C.".