Art. 2. 1. La domanda di iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco di cui all'art. 1, redatta sul modulo di cui all'allegato A e corredata dei documenti di cui all'allegato B, deve essere presentata alla Direzione generale M.C.T.C. Gli allegati A e B fanno parte integrante del presente regolamento. 2. L'iscrizione avviene solo previo superamento di una visita e prova da parte della Direzione generale M.C.T.C., tendente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell'art. 1. 3. Si prescinde dalla presentazione della certificazione di cui all'allegato B, punto 2), nonche' dalla visita e prova di cui al comma precedente allorquando la domanda di iscrizione concerna autoveicoli o motoveicoli gia' iscritti nei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. In tale ultimo caso, i suddetti veicoli devono presentare il certificato di iscrizione ai su citati registri.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 5, comma 34, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, si veda in nota alla premessa.