Art. 2.
  1. La domanda di iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco di  cui
all'art.  1, redatta sul modulo di cui all'allegato A e corredata dei
documenti  di  cui  all'allegato  B,  deve  essere  presentata   alla
Direzione generale M.C.T.C. Gli allegati A e B fanno parte integrante
del presente regolamento.
  2.  L'iscrizione  avviene  solo  previo superamento di una visita e
prova  da  parte  della  Direzione  generale  M.C.T.C.,  tendente  ad
accertare  la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell'art.
1.
  3. Si prescinde dalla presentazione  della  certificazione  di  cui
all'allegato  B,  punto  2),  nonche'  dalla visita e prova di cui al
comma  precedente  allorquando  la  domanda  di  iscrizione  concerna
autoveicoli   o  motoveicoli  gia'  iscritti  nei  registri  previsti
dall'art. 5, comma 34, del decreto-legge 30 dicembre  1982,  n.  953,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
In  tale  ultimo  caso,  i  suddetti  veicoli  devono  presentare  il
certificato di iscrizione ai su citati registri.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il  testo  dell'art.  5,  comma  34, del D.L. 30
          dicembre 1982, n. 953, si veda in nota alla premessa.