Art. 3. 1. Il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli e motoveicoli d'epoca va comunicato, ai sensi del comma 3, punto b), dell'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, alla Direzione generale della M.C.T.C. a cura dell'acquirente del veicolo in questione, con apposita domanda cui deve essere allegata la certificazione inerente il titolo di proprieta'.
Nota all'art. 3: - Il testo del comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente: "3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: a) la loro circolazione puo' essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della localita' e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione e' compresa la localita' sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nell'autorizzazione sono indicati la validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita' massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2".