Art. 3.
  1. Il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli  e  motoveicoli
d'epoca  va  comunicato, ai sensi del comma 3, punto b), dell'art. 60
del decreto legislativo n. 285 del 30  aprile  1992,  alla  Direzione
generale  della  M.C.T.C.  a  cura  dell'acquirente  del  veicolo  in
questione,  con  apposita  domanda  cui  deve  essere   allegata   la
certificazione inerente il titolo di proprieta'.
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo del comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. 30 aprile
          1992, n. 285, e' il seguente:
             "3.  I  veicoli  d'epoca  sono  soggetti  alle  seguenti
          disposizioni:
               a)  la  loro  circolazione  puo'   essere   consentita
          soltanto  in  occasione di apposite manifestazioni o raduni
          autorizzati, limitatamente  all'ambito  della  localita'  e
          degli  itinerari  di  svolgimento  delle  manifestazioni  o
          raduni. All'uopo i veicoli,  per  poter  circolare,  devono
          essere   provvisti   di   una   particolare  autorizzazione
          rilasciata dal competente ufficio della Direzione  generale
          della  M.C.T.C.  nella  cui  circoscrizione  e' compresa la
          localita' sede della manifestazione  o  del  raduno  ed  al
          quale   sia  stato  preventivamente  presentato,  da  parte
          dell'ente  organizzatore,  l'elenco  particolareggiato  dei
          veicoli partecipanti.  Nell'autorizzazione sono indicati la
          validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita'
          massima  consentita in relazione alla garanzia di sicurezza
          offerta dal tipo di veicolo;
               b) il trasferimento di proprieta'  degli  stessi  deve
          essere  comunicato  alla Direzione generale della M.C.T.C.,
          per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2".