Art. 4. 1. L'iscrizione e la circolazione dei veicoli d'epoca e' consentita con le modalita' indicate nell'art. 214 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992. 2. Possono essere autorizzati a partecipare alle manifestazioni ed ai raduni solo i veicoli iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 1. 3. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., a seguito del nulla-osta della sede centrale concernente l'effettiva iscrizione dei veicoli di cui trattasi nell'elenco di cui all'art. 1, rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 3, punto a), dell'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Copia della autorizzazione viene inviata alla sede centrale della Direzione generale.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 214 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' il seguente: "Art. 214 (Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca). - 1. Ai veicoli d'epoca, per la circolazione nei luoghi consentiti, e' rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'art. 99 del codice. 2. Nel foglio di via e' indicata la sua validita', limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonche' la velocita' massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocita' non puo' superare i seguenti limiti: a) 40 km/h, in ogni caso; b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota; c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici. 3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'Ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno. 4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione e' subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonche' alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia".