Art. 4.
  1. L'iscrizione e la circolazione dei veicoli d'epoca e' consentita
con le modalita' indicate nell'art. 214 del regolamento di attuazione
del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
  2. Possono essere autorizzati a partecipare alle manifestazioni  ed
ai  raduni  solo  i veicoli iscritti nell'elenco di cui al precedente
art. 1.
  3. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C., a seguito del nulla-osta della  sede  centrale  concernente
l'effettiva iscrizione dei veicoli di cui trattasi nell'elenco di cui
all'art.  1, rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 3, punto a),
dell'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. Copia della autorizzazione  viene  inviata  alla  sede  centrale
della Direzione generale.
 
          Nota all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 214 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
          495, e' il seguente:
             "Art.  214 (Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca). - 1. Ai
          veicoli d'epoca, per la circolazione nei luoghi consentiti,
          e' rilasciato il foglio  di  via  e  la  targa  provvisoria
          previsti dall'art. 99 del codice.
             2.  Nel  foglio  di  via  e'  indicata la sua validita',
          limitata al percorso  interessato  dalla  manifestazione  o
          raduno  ed  alla  sua  durata, nonche' la velocita' massima
          consentita in relazione alle garanzie di sicurezza  offerte
          dal  veicolo.  Tale  velocita' non puo' superare i seguenti
          limiti:
               a) 40 km/h, in ogni caso;
               b) 25 km/h,  qualora  il  veicolo  abbia  un  impianto
          frenante di soccorso agente su una sola ruota;
               c)  15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito
          di pneumatici.
             3. Le  richieste  del  foglio  di  via  e  delle  targhe
          provvisorie  sono  avanzate  all'Ufficio  provinciale della
          Direzione generale della M.C.T.C. nella cui  circoscrizione
          si  svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi
          abbiano inizio, nel  caso  di  coinvolgimento  di  province
          diverse.  Tali  richieste  sono  redatte  a  nome dell'ente
          organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il
          nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo  ed
          il  numero  di  telaio  o  di motore del veicolo stesso, il
          percorso e la durata della manifestazione o del raduno.
             4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione  e'
          subordinato   alla   condizione   che   il   raduno   o  la
          manifestazione interessi non meno di  15  partecipanti,  al
          nulla  osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade
          interessate nonche' alla prescrizione  della  scorta  degli
          organi di Polizia".