Art. 5.
  1.  Ai  fini  della  verifica  periodica  della  sussistenza  delle
condizioni  di  cui  al  comma  2  dell'art.  1, gli autoveicoli ed i
motoveicoli d'epoca vengono sottoposti, ogni cinque anni, ad apposita
revisione presso il competente ufficio M.C.T.C.
  2. A seguito di esito  favorevole  della  revisione,  la  Direzione
generale  M.C.T.C.  conferma  l'iscrizione  del  veicolo in questione
nell'elenco nazionale.
  3. Nel caso in cui i veicoli  non  si  presentino  alla  prescritta
revisione  o  si trovino in condizioni tali da non superarla, vengono
cancellati d'ufficio dall'elenco di cui trattasi.
  4. E' fatta salva la possibilita' di una nuova iscrizione a seguito
del superamento di una nuova revisione.