Art. 6.
  1. Il direttore generale  della  M.C.T.C.  stabilisce  con  proprio
provvedimento   le   particolari   disposizioni   necessarie  per  la
esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento.
  2. Il direttore generale della  M.C.T.C.  stabilisce  altresi'  con
proprio  provvedimento quali delle informazioni contenute nell'elenco
dei veicoli d'epoca possono essere messe a disposizione del  pubblico
e dei visitatori del Centro storico della Direzione generale.