Art. 10. Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS 1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS. 2. In attesa dell'approvazione dello statuto dell'ANAS e della costituzione degli organi statutari, l'amministratore straordinario e' coadiuvato da quattro esperti, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai quali potranno essere attribuite specifiche deleghe. Il compenso degli esperti e' fissato con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. 3. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facolta' di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata, fino a venticinque unita' con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unita' con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unita' con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unita' con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.