Art. 10. 
            Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS 
  1.  L'Ente  nazionale  per  le  strade,  ente  pubblico   economico
istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143,  mantiene
la denominazione di ANAS. 
  2. In attesa dell'approvazione  dello  statuto  dell'ANAS  e  della
costituzione degli organi statutari,  l'amministratore  straordinario
e' coadiuvato da quattro esperti, nominati con decreto  del  Ministro
dei lavori pubblici, ai quali potranno essere  attribuite  specifiche
deleghe. Il compenso degli esperti e' fissato con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 26  febbraio  1994,
n. 143. 
  3. Sino al termine di cui all'articolo 11,  comma  8,  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facolta' di assumere,
attraverso  pubblica  selezione  con  procedura  abbreviata,  fino  a
venticinque  unita'  con  qualifica  di  dirigente  tecnico,  fino  a
quindici unita' con qualifica di  dirigente  amministrativo,  fino  a
venti unita' con qualifica di funzionario  tecnico  e  fino  a  dieci
unita' con qualifica di funzionario  amministrativo.  Ai  fini  della
copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma,  con
decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate  variazioni
compensative nel bilancio dell'ANAS.