Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 settembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri RADICE, Ministro dei lavori pubblici TREMONTI, Ministro delle finanze DINI, Ministro del tesoro PREVITI, Ministro della difesa MATTEOLI, Ministro dell'ambiente FISICHELLA, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: BIONDI