Art. 13. 
                          Entrata in vigore 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 27 settembre 1994 
    
                  SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  RADICE,    Ministro    dei   lavori
                                  pubblici
                                  TREMONTI, Ministro delle finanze
                                  DINI, Ministro del tesoro
                                  PREVITI, Ministro della difesa
                                  MATTEOLI, Ministro dell'ambiente
                                  FISICHELLA,  Ministro  per  i  beni
                                  culturali e ambientali

    
Visto, il Guardasigilli: BIONDI