Art. 2. 
                      Contributi di concessione 
 1. Alle domande di concessione in  sanatoria  deve  essere  altresi'
allegata, una ricevuta comprovante il pagamento al  comune,  nel  cui
territorio e' ubicata la  costruzione,  di  una  somma  a  titolo  di
anticipazione degli oneri  concessori,  se  dovuti,  calcolata  nella
misura indicata nella allegata  tabella  B,  rispettivamente  per  le
nuove  costruzioni  e  gli  ampliamenti  e  per  gli  interventi   di
ristrutturazione  edilizia  di  cui  all'articolo  31,  primo  comma,
lettera d), della legge  5  agosto  1978,  n.  457,  nonche'  per  le
modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. 
  2.  Le  domande  di  concessione  o  autorizzazione  in   sanatoria
presentate entro il 30 giugno  1987  e  non  definite  devono  essere
integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento
al comune, entro il termine del 15 dicembre 1994, di una  quota  pari
al 70 per cento delle somme di cui al comma 1, se dovute. Qualora gli
oneri concessori siano stati determinati  ai  sensi  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga
a quanto previsto sopra, all'intera somma calcolata  in  applicazione
dei suddetti parametri vigenti alla  data  del  30  giugno  1989.  Il
mancato pagamento entro il 15 dicembre 1994  comporta  l'applicazione
dell'interesse del 10% annuo sulle somme dovute. 
  3. I soggetti che  hanno  presentato  entro  il  31  dicembre  1993
istanza di concessione ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto  dei  termini  e
degli obblighi previsti  dal  presente  decreto,  che  l'istanza  sia
considerata domanda di concessione in sanatoria. 
  4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri  bilanci  le  somme
versate in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le  somme
relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo  II  della
spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far  fronte  ai
costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione
in sanatoria ed un ulteriore 10 per  cento  quale  anticipazione  dei
costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli  articoli
32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme  sono
vincolate  a  finanziare  le  opere  di  urbanizzazione  primaria   e
secondaria,  nonche'  gli  interventi  di   risanamento   urbano   ed
ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. 
  5.  Per  l'attivita'  istruttoria  connessa   al   rilascio   delle
concessioni  in  sanatoria  i  comuni  utilizzano  i  fondi  all'uopo
accantonati, in misura non superiore a quella prevista  al  comma  4,
per  progetti  finalizzati  da  svolgere  oltre  l'orario  di  lavoro
ordinario.  Nei  soli  casi  in  cui  non  sia  possibile  utilizzare
personale in servizio nelle amministrazioni  locali  interessate,  le
stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di  strutture  di
consulenze e servizi. 
  6. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  i  comuni  determinano  in  via
definitiva i contributi di concessione e l'importo  da  richiedere  a
titolo  di  conguaglio  dei  versamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2.
L'interessato provvede agli adempimenti  conseguenti  entro  sessanta
giorni dalla notifica della richiesta. 
  7. Per il  pagamento  degli  oneri  dovuti,  il  proprietario  puo'
accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione  bancaria,  o
ad altre forme di finanziamento offrendo  in  garanzia  gli  immobili
oggetto della domanda di sanatoria. 
  8. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione  sulle
calamita'  naturali,  e'  esclusa  nei  casi  in  cui  gli   immobili
danneggiati siano  stati  eseguiti  abusivamente  in  zone  sismiche,
alluvionali o comunque  soggette  a  rilevanti  rischi  di  calamita'
naturali. 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 1 ed  al  presente  articolo
non si applicano a costruzioni abusive realizzate sopra  e  sotto  il
soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato  per  cause  naturali  o
atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto  e
quinto della legge 1 marzo 1975, n.  47,  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
  10. Ai fini della relazione prevista dal comma 3  dell'articolo  13
del  decreto-legge  12  gennaio   1988,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono
annualmente al Ministero dei lavori pubblici  sull'utilizzazione  dei
fondi di cui al presente articolo.