Art. 2. Contributi di concessione 1. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresi' allegata, una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio e' ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella allegata tabella B, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. 2. Le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 15 dicembre 1994, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 1, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto sopra, all'intera somma calcolata in applicazione dei suddetti parametri vigenti alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento entro il 15 dicembre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10% annuo sulle somme dovute. 3. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente decreto, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. 4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonche' gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. 5. Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 4, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 1 e 2. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta. 7. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario puo' accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria. 8. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamita' naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone sismiche, alluvionali o comunque soggette a rilevanti rischi di calamita' naturali. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1 ed al presente articolo non si applicano a costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto della legge 1 marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni. 10. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al presente articolo.