Art. 3. Disposizioni in materia di abusivismo di necessita' e di opere non residenziali 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni interessati, i criteri di formazione ed i contenuti dei programmi di intervento, nonche' le modalita' di concessione dei finanziamenti. 2. I comuni, ai fini della realizzazione di programmi di intervento, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, individuano le zone maggiormente interessate dall'abusivismo. 3. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2 si provvede utilizzando le somme, eccedenti gli importi di lire 2.550 miliardi per il 1994 e di lire 5.915 miliardi per il 1995, relative agli introiti derivanti dall'articolo 1. 4. Le somme di cui al comma 3, versate all'entrata dello Stato, sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 5. Per le opere aventi caratteristiche di abusi di necessita', la misura dell'oblazione di cui all'articolo 1 e' ridotta percentualmente in relazione ai limiti di reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dall'allegata tabella C. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalita' di cui all'articolo 1, comma 6. 6. Sono considerati abusi di necessita' ai fini della riduzione dell'oblazione di cui al comma 5 le opere adibite ad abitazione principale del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare, qualora vi sia relazione di parentela entro il terzo grado, o di affinita' entro il secondo grado, nonche' convivenza da almeno due anni, aventi consistenza non superiore a quella indicata all'articolo 1, comma 1, nelle zone indicate nell'allegata tabella C. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di piu' di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto. 7. Il reddito di riferimento di cui al comma 5 e' quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente dal possessore, ovvero, nel caso di piu' aventi titolo, e' quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai possessori dell'immobile. 8. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 5, venga trasferito a terzi, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, maggiorata degli interessi di mora nella misura legale. 9. Le somme in eccedenza corrisposte ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, sono portate in riduzione dalla parte del versamento dell'oblazione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1994. 10. All'oblazione calcolata ai sensi dell'articolo 1 continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, quinto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui all'articolo 1, comma 5, e' integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del quinto comma dell'articolo 34 e' aumentata al 50 per cento.