Art. 3. 
Disposizioni in materia di abusivismo di necessita' e  di  opere  non
                            residenziali 
  1. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro  dei  lavori  pubblici  determina,  con  proprio
decreto, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed  i
comuni interessati, i  criteri  di  formazione  ed  i  contenuti  dei
programmi di intervento, nonche'  le  modalita'  di  concessione  dei
finanziamenti. 
  2.  I  comuni,  ai  fini  della  realizzazione  di   programmi   di
intervento, entro tre mesi dalla data di emanazione  del  decreto  di
cui  al  comma  1,  individuano  le  zone  maggiormente   interessate
dall'abusivismo. 
  3. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2 si provvede
utilizzando le somme, eccedenti gli importi di  lire  2.550  miliardi
per il 1994 e di lire 5.915  miliardi  per  il  1995,  relative  agli
introiti derivanti dall'articolo 1. 
  4. Le somme di cui al comma 3,  versate  all'entrata  dello  Stato,
sono riassegnate, con decreto del Ministro del  tesoro,  su  appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori  pubblici
per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 
  5. Per le opere aventi caratteristiche di abusi di  necessita',  la
misura   dell'oblazione   di   cui   all'articolo   1   e'    ridotta
percentualmente in relazione ai limiti di reddito  ed  all'ubicazione
delle stesse opere secondo quanto previsto dall'allegata  tabella  C.
Per il pagamento dell'oblazione si  applicano  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 6. 
  6. Sono considerati abusi di necessita'  ai  fini  della  riduzione
dell'oblazione di cui al comma  5  le  opere  adibite  ad  abitazione
principale del possessore dell'immobile o  di  altro  componente  del
nucleo familiare, qualora vi sia  relazione  di  parentela  entro  il
terzo  grado,  o  di  affinita'  entro  il  secondo  grado,   nonche'
convivenza da almeno due anni, aventi  consistenza  non  superiore  a
quella  indicata  all'articolo  1,  comma  1,  nelle  zone   indicate
nell'allegata tabella C. La riduzione dell'oblazione non  si  applica
nel caso di presentazione di piu' di una richiesta  di  sanatoria  da
parte dello stesso soggetto. 
  7. Il reddito di riferimento di cui al comma 5 e' quello dichiarato
ai fini IRPEF per l'anno precedente dal possessore, ovvero, nel  caso
di piu' aventi titolo, e' quello derivante dalla  somma  della  quota
proporzionale  dei  redditi  dichiarati  per  l'anno  precedente  dai
possessori dell'immobile. 
  8. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 5, venga trasferito  a
terzi, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'  dovuta  la
differenza  tra  l'oblazione  corrisposta   in   misura   ridotta   e
l'oblazione come determinata  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,
maggiorata degli interessi di mora nella misura legale. 
  9. Le somme in eccedenza corrisposte ai sensi dell'articolo  1  del
decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, sono portate in riduzione dalla
parte del  versamento  dell'oblazione  da  effettuarsi  entro  il  15
dicembre 1994. 
  10. All'oblazione calcolata ai sensi dell'articolo 1 continuano  ad
applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, quinto  comma,  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ai fini dell'applicazione del presente
comma la domanda di cui all'articolo 1, comma  5,  e'  integrata  dal
certificato di cui all'articolo 35, terzo comma,  lettera  d),  della
suddetta legge. La riduzione di un terzo dell'oblazione di  cui  alla
lettera c) del quinto comma dell'articolo 34 e' aumentata al  50  per
cento.