Art. 4. 
                         Commissari ad acta 
  1. In caso di inadempienze, il Ministro  dei  lavori  pubblici,  ai
fini dell'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  decreto,  su
richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai  sensi
dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  su  segnalazione
del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio,  nomina  un
commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori  di
competenza del sindaco. 
  2. Qualora sia  necessario  procedere  alla  demolizione  di  opere
abusive e' possibile avvalersi, per  il  tramite  dei  provveditorati
alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa, sulla base di apposita convenzione  stipulata  d'intesa
fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.