Art. 5. 
           Norme in materia di pianificazione urbanistica 
  1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,  e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
   "c-bis)  nelle  ipotesi  in  cui  gli  enti   territoriali   siano
sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino
tali strumenti entro diciotto  mesi  dalla  data  di  elezione  degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del  consiglio  e'
adottato di concerto con il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi  delle
comunita' montane e delle aree metropolitane tenuti  all'adozione  di
strumenti urbanistici.". 
  2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma
2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Nell'ipotesi di  cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma  1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici  devono
essere adottati, l'organo regionale di controllo  assegna  agli  enti
che non abbiano provveduto un ulteriore termine  di  sei  mesi,  alla
scadenza del quale, con lettera notificata  ai  singoli  consiglieri,
diffida il consiglio ad adempiere  nei  successivi  sessanta  giorni.
Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine,  l'organo  regionale
di  controllo  ne  da'  comunicazione  al  prefetto,  che  inizia  la
procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni  di  cui
al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle
comunita' montane e delle aree metropolitane.". 
  3.  L'approvazione  degli  strumenti  urbanistici  da  parte  della
regione e, ove prevista, della provincia  o  di  altro  ente  locale,
avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte
dell'ente che lo ha  adottato,  dello  stesso  strumento  urbanistico
corredato della necessaria documentazione;  decorso  infruttuosamente
il termine, che puo' essere interrotto una sola  volta  per  motivate
ragioni, i piani si  intendono  approvati.  In  caso  di  diniego  di
approvazione, il termine di cui all'articolo  39,  comma  1,  lettera
c-bis), della legge 8 giugno  1990,  n.  142,  ridotto  della  meta',
decorre nuovamente dalla data di comunicazione. 
  4. Ai fini della  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 39, commi 1, lettera c-bis),  e  2-bis,  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini
ivi previsti decorrono dal 1 gennaio 1995.