Art. 6. 
                  Norme transitorie e sanzionatorie 
  1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria  ai  sensi
del presente decreto, gli atti tra vivi, la  cui  nullita'  ai  sensi
dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge  28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non
sia stata ancora dichiarata, acquistano validita' di diritto. Ove  la
nullita' sia stata dichiarata con sentenza  passata  in  giudicato  e
trascritta, puo' essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo
delle parti, con atto successivo contenente gli allegati  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,
sempreche' non siano nel frattempo intervenute altre  trascrizioni  a
favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare l'effetto  di  cui  al  presente  articolo  e'  decurtato
l'importo eventualmente gia' versato per la  registrazione  dell'atto
dichiarato nullo. 
  2. Per gli atti di cui al  secondo  comma  dell'articolo  40  della
legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  aventi  per  oggetto  fabbricati  o
porzione di  fabbricati  costruiti  senza  concessione  edilizia,  ad
esclusione di quelli per  i  quali  sia  stata  avanzata  domanda  di
sanatoria entro il 30 giugno 1987, la nullita' e' estesa nel caso  di
mancata allegazione di  copia  degli  atti  attestanti  l'adeguamento
degli obblighi di cui all'articolo 2.