Art. 7. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche 1. Il Ministro dei lavori pubblici, su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto. 2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e la congruita' degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o piu' commissioni, presiedute da un magistrato amministrativo, contabile o da un avvocato dello Stato. 4. Delle predette commissioni fa parte almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati. 5. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa e' posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995. 6. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti. 7. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione. 8. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari, la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate. 9. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo. 10. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi alle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate con provvedimento amministrativo sulla base dei principi indicati nel presente articolo, anche su istanza delle imprese interessate. 11. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3. 12. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.