Art. 7. 
      Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche 
  1. Il Ministro  dei  lavori  pubblici,  su  istanza  delle  imprese
interessate, valuta le procedure di affidamento o  di  esecuzione  di
opere di  propria  competenza  che  per  qualunque  motivo  risultino
sospese, anche in via di fatto. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 ha  per  oggetto  il  perdurare
dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e la congruita'
degli  aspetti  economici  dell'affidamento  e  dell'esecuzione   dei
lavori, sulla base  di  appositi  criteri  fissati  con  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici. 
  3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici
nomina  una  o  piu'  commissioni,  presiedute   da   un   magistrato
amministrativo, contabile o da un avvocato dello Stato. 
  4. Delle predette commissioni fa parte almeno un  funzionario,  con
qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o  periferici
dell'Amministrazione  dei  lavori  pubblici  o  degli  enti  da  essa
controllati o vigilati. 
  5.  I  compensi  spettanti  ai  componenti  dei   suddetti   organi
collegiali sono determinati  con  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La  relativa  spesa
e' posta a carico del capitolo 1115 dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei lavori pubblici nella misura di  lire  60  milioni  per
l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995. 
  6. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al
Ministro le proposte conseguenti. 
  7. Qualora la  valutazione  si  concluda  con  esito  positivo,  la
procedura di affidamento  o  di  esecuzione  deve  essere  ripresa  e
portata a conclusione. 
  8. Possono essere oggetto del giudizio di  valutazione  di  cui  al
presente articolo anche  le  revoche  di  affidamenti  intervenute  a
seguito di norme, direttive o circolari, la cui efficacia  sia  stata
successivamente sospesa o che siano state abrogate. 
  9. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  ferme  restando  le
rispettive  competenze  in  ordine  all'adozione  dei   provvedimenti
conseguenti,  possono  chiedere  al  Ministro  dei  lavori   pubblici
l'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo  alle
procedure di affidamento e di realizzazione di lavori  di  rispettiva
competenza,  ove  ricorrano  le  condizioni  indicate  nel   presente
articolo. 
  10. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  provvedono,  per
quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e  non  oltre  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  i  casi
relativi alle procedure di affidamento e di  esecuzione  delle  opere
pubbliche che, pur  rientrando  nelle  ipotesi  di  cui  al  presente
articolo, possono essere riavviate con  provvedimento  amministrativo
sulla base dei principi indicati  nel  presente  articolo,  anche  su
istanza delle imprese interessate. 
  11. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei
lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento  della
commissione di cui al comma 3. 
  12. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al  presente  articolo
sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS.  In  tali  ipotesi  i
poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono  come
di competenza dell'amministratore straordinario e  degli  organi  che
subentrano nei poteri di questo.