Art. 2.
  1. Per l'anno 1994 e' attribuito un miglioramento economico mensile
lordo, determinato con gli stessi  criteri,  modalita'  e  decorrenze
stabiliti  per l'attribuzione dell'indennita' di vacanza contrattuale
di cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale  comprese
tra quelle indicate nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
    a)  personale  dei  Corpi  di polizia civili e militari fino alla
qualifica di vice questore aggiunto compresa  e  gradi  o  qualifiche
corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;
    b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente
colonnello   compreso,  con  esclusione  del  personale  in  servizio
militare obbligatorio di  leva  e  di  quello  retribuito  con  paghe
giornaliere;
    c)  personale  della  carriera prefettizia fino alla qualifica di
vice prefetto ispettore aggiunto compresa;
    d)   personale   della   carriera   direttiva    di    ragioneria
dell'Amministrazione  civile  dell'interno  fino  alla  qualifica  di
direttore aggiunto di divisione.