Art. 3.
  1. La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e  10,  della  legge  24
dicembre  1993,  n.  538,  e' integrata, per l'anno 1994, di lire 220
miliardi ed al relativo onere si provvede  mediante  riduzione  dello
stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.