Art. 4.
  1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni  statali,  per  i
docenti  ed  i  ricercatori  universitari, per il personale dirigente
della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei  Corpi
di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze
armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, per il
personale   dirigente   della   carriera   direttiva   di  ragioneria
dell'Amministrazione civile dell'interno, nonche'  per  il  personale
della  carriera  diplomatica  l'aggiornamento annuale del trattamento
economico, previsto dall'articolo 2, comma 5,  della  legge  6  marzo
1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1 gennaio 1994 e, in sede
di  prima  applicazione,  sulla  base  della  media  degli incrementi
realizzati dall'anno di entrata in vigore della  legge  stessa.    Al
relativo  onere  si  provvede  nell'ambito  delle  disponibilita' dei
pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.