Art. 5.
  1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo  4-
bis,  comma  1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  instaurati
dalle  pubbliche amministrazioni, gia' prorogati ai sensi del comma 5
del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al
31 dicembre 1994. I relativi oneri sono a carico del  bilancio  delle
singole amministrazioni.
  2.  Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste
dall'articolo 4-bis, comma 6, del decretolegge  20  maggio  1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, devono concludersi entro il 31 dicembre 1994.