Art. 5. 1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4- bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, gia' prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1994. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni. 2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-bis, comma 6, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, devono concludersi entro il 31 dicembre 1994.