Art. 6.
  1. A parziale modifica del comma 9  dell'articolo  50  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,  l'Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle
pubbliche  amministrazioni,  limitatamente  ad un biennio a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per  soddisfare
indispensabili   esigenze   connesse  con  i  compiti  relativi  alla
contrattazione per il pubblico impiego, puo'  essere  autorizzata  ad
avvalersi  di non oltre cinquanta dipendenti, comprese le venticinque
unita' indicate nella tabella allegata al regolamento  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25 gennaio 1994, n. 144,
appartenenti alle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o
fuori ruolo, provenienti dalle amministrazioni statali,  regionali  e
locali  e  di  non piu' di cinque esperti, utilizzabili anche a tempo
parziale, nell'ambito delle risorse disponibili e nelle forme  e  per
le  esigenze  previste dal regolamento di cui al comma 8 del medesimo
articolo 50 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  In  caso  di  incarico a tempo parziale, il posto di esperto e'
impegnato al cinquanta per cento, restando  disponibile  la  frazione
rimanente.  In  tal  caso,  il  compenso  da  determinarsi,  ai sensi
dell'articolo 29, comma 3, o dell'articolo 32, comma 4,  della  legge
23  agosto  1988,  n.  400,  e' pari al cinquanta per cento di quello
attribuito agli esperti con incarico a tempo pieno.
  3.  L'autorizzazione  prevista  dal  comma  1,  per  le   ulteriori
venticinque   unita',  e'  concessa  dal  Ministro  per  la  funzione
pubblica, su motivata proposta del comitato direttivo dell'Agenzia.