Art. 7. 1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ricomprende i dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche' il personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno. 2. Con effetto dal 1 aprile 1994 al personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, compreso quello con qualifica dirigenziale, non compete l'indennita' di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1.