Art. 7.
  1. La disposizione di cui all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29,  nel  testo  sostituito
dall'articolo 2 del decreto legislativo 23  dicembre  1993,  n.  546,
ricomprende   i  dipendenti  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, di cui  alla
legge  12  agosto  1982,  n. 576, nonche' il personale della carriera
direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.
  2. Con effetto dal  1  aprile  1994  al  personale  della  carriera
direttiva  di  ragioneria  dell'Amministrazione  civile dell'interno,
compreso quello con qualifica dirigenziale, non compete  l'indennita'
di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1.