Art. 2 1. Nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata, possono essere impiegati soltanto le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I ed unicamente alle condizioni ivi indicate. 2. In deroga al comma 1, sostanze non elencate nell'allegato I, possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato. 3. Il controllo della conformita' delle pellicole di cellulosa rigenerata e' effettuato secondo le modalita' di cui alla sezione 5 dell'allegato IV del decreto ministeriale 21 marzo 1973.