Art. 2 
 
  1.  Nella  fabbricazione  di  pellicole  di  cellulosa  rigenerata,
possono essere impiegati soltanto le sostanze o i gruppi di  sostanze
elencati nell'allegato I ed unicamente alle condizioni ivi indicate. 
  2. In deroga al comma 1, sostanze  non  elencate  nell'allegato  I,
possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o  come
adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione  di  dette
sostanze all'interno o  sulla  superficie  dei  prodotti  alimentari,
rivelabile con un metodo convalidato. 
  3. Il controllo della  conformita'  delle  pellicole  di  cellulosa
rigenerata e' effettuato secondo le modalita' di cui alla  sezione  5
dell'allegato IV del decreto ministeriale 21 marzo 1973.