Art. 4. 
  1. Le pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte, sul lato che  e'
destinato a venire in contatto o che viene in contatto  dei  prodotti
alimentari, conformemente alla loro destinazione, di una quantita' di
vernice superiore a  50  mg/dm(Elevato  al  Quadrato),  sono  ammesse
all'impiego in contatto con  gli  alimenti  a  condizione  che  siano
rispondenti alle norme vigenti per le materie plastiche. 
  2.  I  budelli  sintetici  di  cellulosa  rigenerata  sono  ammessi
all'impiego in contatto con  gli  alimenti  a  condizione  che  siano
formati  esclusivamente  di  cellulosa  rigenerata  plastificata  con
glicerina. 
  3. Prima dell'uso tali budelli devono essere lavati in maniera  che
il contenuto massimo di glicerina non superi il 13%. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo  non
si applicano ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata  legalmente
prodotti  e/o  commercializzati  in  un  altro  Stato  membro   della
Comunita'  europea  ed  a  quelli  originari  dei  Paesi   contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo.