Art. 4. 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte, sul lato che e' destinato a venire in contatto o che viene in contatto dei prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione, di una quantita' di vernice superiore a 50 mg/dm(Elevato al Quadrato), sono ammesse all'impiego in contatto con gli alimenti a condizione che siano rispondenti alle norme vigenti per le materie plastiche. 2. I budelli sintetici di cellulosa rigenerata sono ammessi all'impiego in contatto con gli alimenti a condizione che siano formati esclusivamente di cellulosa rigenerata plastificata con glicerina. 3. Prima dell'uso tali budelli devono essere lavati in maniera che il contenuto massimo di glicerina non superi il 13%. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunita' europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.