Art. 5. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto 20 settembre 1993, n. 516, il commercio e l'utilizzazione delle pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi a quelle preesistenti, sono consentite fino al 1 gennaio 1995. 2. Sono abrogati gli articoli 24 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e 3, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 1985; e' altresi' abrogato il decreto 20 settembre 1993 n. 516, salvo quanto previsto al precedente comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 luglio 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 264