Art. 5. 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto 20 settembre
1993, n. 516, il  commercio  e  l'utilizzazione  delle  pellicole  di
cellulosa rigenerata destinate a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari, non conformi alle disposizioni del presente  regolamento,
ma conformi a quelle preesistenti, sono consentite fino al 1  gennaio
1995. 
  2. Sono abrogati gli articoli 24 del decreto ministeriale 21  marzo
1973 e 3, comma  1,  del  decreto  ministeriale  4  aprile  1985;  e'
altresi' abrogato il decreto 20 settembre 1993 n. 516,  salvo  quanto
previsto al precedente comma 1. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 1 luglio 1994 
                                                   Il Ministro: COSTA 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994 
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 264