Art. 2.
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),  secondo
trattino,  e  d),  non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati
e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunita' europea
ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo  spazio
economico europeo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 luglio 1994
                                                   Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 263