Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), secondo trattino, e d), non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunita' europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 luglio 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 263