Art. 2.
          Disposizioni relative alle procedure di mobilita'
  1.  L'articolo  16-bis  del  decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.  68,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  16-bis  (Disposizioni  in  materia di assunzioni e mobilita'
negli enti locali) . - 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto entro il 31 dicembre 1993 e  che  abbiano  ottenuto,  ovvero
otterranno,  entro  il  31  dicembre 1994 l'approvazione del Ministro
dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli  che
dal  1 gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai
sensi dell'articolo  25  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
dell'articolo 21, le procedure di mobilita' del  personale  eccedente
rispetto  ai  parametri  fissati  in  sede  di rideterminazione della
pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della
regione di appartenenza dell'ente interessato.
   2.  Esclusivamente  al  fine  di  consentire  l'assegnazione   del
personale  di  cui  al  comma  1, gli enti locali della regione nella
quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto, possono  dare
comunicazione  dei  posti  vacanti,  di  cui  intendono assicurare la
copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della  funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della
predetta  comunicazione,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
trasmette  all'ente  locale  l'elenco  nominativo  del  personale  da
trasferire mediante la procedura di mobilita' d'ufficio. In  mancanza
di  tale  trasmissione,  nel  predetto  termine,  l'ente  locale puo'
avviare le procedure di assunzione.".