Art. 3.
               Disposizioni relative agli enti locali
      che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie
  1.  Il  comma  11  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dai seguenti:
  " 11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8, gli enti  locali
con  popolazione  non  superiore  a  10.000 abitanti, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'articolo  45
del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti
alla rilevazione dei carichi di  lavoro.  Per  gli  enti  locali  con
popolazione  superiore  a 10.000 abitanti che si trovino nelle stesse
condizioni,  la  rilevazione  dei  carichi  di   lavoro   costituisce
presupposto  indispensabile  per  la rideterminazione delle dotazioni
organiche. La metodologia adottata  e'  approvata  con  deliberazione
della  giunta  che  ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. Non
sono, altresi', tenute alla rilevazione  dei  carichi  di  lavoro  le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
  11-bis.  Fino  alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli
enti locali di cui al comma 11 possono procedere,  nei  limiti  delle
proprie disponibilita' di bilancio, all'assunzione di personale per i
posti  per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi
o  autorizzati  i  relativi  concorsi  o  attivate  le  procedure  di
reclutamento;  i  medesimi  enti  possono  altresi'  coprire, fino al
limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31
agosto  1993,  nonche'  assumere  personale  a  tempo  determinato  o
stabilire  rapporti  di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati
nei commi 23 e 27. E' altresi'  consentita  la  copertura  dei  posti
vacanti qualora la dotazione non superi l'unita'.
  11-ter.  Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 non si applicano alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non  si
trovino in condizioni di squilibrio finanziario.".
  2.  Fatto  salvo il disposto dell'articolo 16-bis del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  19
marzo  1993,  n.  68, cosi' come sostituito dall'articolo 2, gli enti
locali che non versino nelle situazioni strutturalmente  deficitarie,
di  cui  all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi  dei  commi
11  e  11-bis  dell'articolo  3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come modificato dal comma 1, possono assumere personale,  nell'ambito
dei   posti   vacanti,   sempreche'   dispongano  di  idonee  risorse
finanziarie.
  3. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al
presente articolo.
  4.  Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi  le   disposizioni   di   cui   all'articolo   4-bis   del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere  dalla  valutazione
dei  carichi  di  lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono
conservare sino al 31 dicembre 1994 i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-bis.
  5.  Gli  enti  locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e
che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie  di  cui
all'articolo  45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al
fine di corrispondere ad esigenze  dell'amministrazione,  possono,  a
carico  dei propri bilanci, sempre che dispongano di adeguate risorse
finanziarie, trasformare, nell'ambito della qualifica  funzionale  di
appartenenza, il profilo professionale dei propri dipendenti che sono
inquadrati nelle qualifiche funzionali fino alla quarta.